Art. 52.
(Giudice competente e legittimazione ad appellare).

      1. La sentenza del tribunale tributario, anche parziale, può essere appellata dalla parte interessata alla corte d'appello tributaria, o sezione staccata, competente per territorio, a norma dell'articolo 4, comma 3.
      2. È ammissibile l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, allorché queste siano state rese tra le stesse parti e abbiano trattato identiche questioni.